Parlando della storia della Costituzione della Repubblica Italiana, si tratta della legge fondamentale su cui si basa lo Stato italiano che è entrata in vigore il 1°gennaio 1948. Questa legge sta al vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico del nostro paese. La Costituzione ha una serie di caratteristiche che la rendono unica nel suo genere, anche rispetto alle costituzioni di altri paesi, ovvero essa è: votata, lunga, scritta, rigida, compromissoria, democratica, laica e programmatica. Vedremo a breve cosa significano tutte queste caratteristiche a livello pratico.
La Costituzione Italiana è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 per poi essere promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre e pubblicata in GU (Gazzetta Ufficiale). Entra in vigore, come già accennato, il 1° gennaio 1948 e conta 139 articoli e 18 disposizioni transitorie finali. Della totalità degli articoli sono stati abrogati gli articoli 115, 124, 128, 129 e 130.
Esistono tre copie originali della Costituzione, una conservata presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.
Vediamo ora la struttura della Costituzione italiana, la sua storia e gli articoli principali e più importanti della Costituzione.
Costituzione italiana: la storia
Il 22 dicembre 1947 è stata emanata, tramite votazione, la Costituzione della Repubblica Italiana grazie al risultato 453 voti a favore e 62 voti contro. Dopo l’approvazione il testo è stato modificato per ben 15 volte e promulgato con un’edizione straordinaria della GU il 27 dicembre 1947. La Costituzione Italiana è opera dell’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale il 2 giugno 1946 dopo un referendum che ha optato per l’abolizione della monarchia.
Fino al 1955 la Costituzione non è stata attuata poiché le forze politiche erano impegnate a attuare solo i principi fondamentali. Che significa? Significa che, erroneamente, i politici non si occupavano della regolamentazione degli organi di rilevanza costituzionale come la Corte Costituzionale, le Regioni, il CNEL e il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura).
Della questione relativa all’amministrazione statale e alla necessità di procedere con riforme costituzionali si parla solo dagli anni ‘80/’90 con scarsi risultati.
Le prime modifiche rilevanti alla Costituzione risalgono al 2001, dopo la creazione di una serie di commissioni nate proprio per riformare questo testo. Il risultato delle modifiche del 2001 è stato dare più poteri alle Regioni e agli Enti Locali minori. Da quel momento sono queste istituzioni ad essere il riferimento principale per i cittadini.
Questi mutamenti hanno avuto come conseguenza anche il cambiamento dei rapporti tra gli Enti Territoriali e l’Unione Europea portando il dibattito sulle riforme costituzionali all’attenzione dei vari partiti politici dell’attualità. Finora non è mai stato raggiunto un accordo che permetta una modifica organica del testo della Costituzione Italiana.
La struttura della Costituzione Italiana
Come già accennato, la Costituzione Italiana è nata con una serie di precise caratteristiche che la determinano come diversa dalle costituzioni di qualsiasi altro paese. Essa è infatti:
- votata, poiché rappresenta un patto tra i rappresentati del popolo italiano e, soprattutto, perché è stato il popolo italiano a votarla in via indiretta (a differenza dallo Statuto Albertino, concesso dal sovrano);
- lunga, poiché sono esplicitati e descritti i principi, i diritti e i doveri dei cittadini dettagliatamente. Oltre a questo sono specificati anche i meccanismi che regolano la vita del paese;
- scritta, ovvero tutto ciò che serve è messo per iscritto e non ci sono rimandi a norme accettate per consuetudine o tramandate oralmente;
- rigida, il che significa che tutte le disposizioni aventi forza di legge che sono in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento ad opera della Corte costituzionale e prendono il nome di leggi anticostituzionali o incostituzionali. Essa può essere modificata solamente attraverso una complessa procedura formale;
- compromissoria, poiché risultato della collaborazione tra tutte le forze politiche uscite dalla seconda guerra mondiale (Partito Comunista, Partito Socialista e Democrazia Cristiana). Si tratta del gesto finale per liberarsi dal Fascismo;
- democratica, grazie al fatto che il concetto di sovranità popolare trova ampia espressione nel testo e sia i sindacati che i partiti politici hanno un ruolo importante;
- laica, ovvero senza una religione ufficiale (anche se manca nella Carta costituzionale una chiara ed esplicita dicitura;
- programmatica, ovvero rappresenta un programma e i conseguenti obiettivi che qualsiasi forza politica al potere deve impegnarsi a mettere in atto.
Parlando della struttura della Costituzione essa, come già accennato, è composta da 139 articoli (di cui cinque sono stati abrogati) e i relativi commi più le 18 disposizioni transitorie e finali. Essi sono divisi in quattro sezioni:
- Principi fondamentali della Costituzione - dall’articolo 1 all’articolo 12: essi espongono lo spirito della Costituzione e comprendono alcuni dei principi supremi che sono sottintesi nel resto del testo. Alcuni dei Principi fondamentali si trovano anche nella parte prima e nella parte seconda, come ad esempio il principio di indipendenza della magistratura. Questi principi non possono essere oggetto di modifiche attraverso il processo di revisione costituzionale, così come previsto dagli articoli 138 e 139 del documento stesso;
- Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" - dall’articolo 13 all’articolo 54: si tratta di 42 articoli che sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini della Repubblica Italiana. Tra le libertà individuali troviamo principi come il domicilio inviolabile, la corrispondenza libera e segreta e la libertà come valore sacro e inviolabile anch’esso. Tra le libertà collettive troviamo il diritto a riunirsi in luoghi pubblici, privati e aperti al pubblico, quello di associarsi liberamente e che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero e il proprio credo tramite parola, scritto o qualunque altro mezzo di comunicazione;
- Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" - dall’articolo 55 all’articolo 139: nella seconda parte della Costituzione si descrive l’ordinamento dello stato, ovvero le caratteristiche del suo garante (Presidente della Repubblica), il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario oltre agli enti locali e agli istituti di garanzia della Costituzione stessa;
- Disposizioni transitorie e finali: inserite allo scopo di gestire il passaggio dall’ordinamento precedente a quello attuale. Hanno carattere di eccezionalità, ovvero non sono atte a ripetersi una volta raggiunto il loro scopo. Un esempio di disposizione transitoria finale è il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e la deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti.
Il testo completo della Costituzione Italiana si apre con un breve preambolo immediatamente seguito dai Principi Fondamentali.
Il preambolo recita: “IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO - Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; - Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; - PROMULGA - La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo”.
Si tratta di un’introduzione di natura tecnico-esplicativa che non ha alcuna valenza politica, a differenza di altre proposte precedentemente fatte e rifiutate dall’assemblea come ad esempio: "In nome di Dio il popolo italiano si dà la seguente Costituzione" (Giorgio La Pira) o "Il popolo italiano consacra alla memoria dei fratelli caduti, per restituire all’Italia libertà e onore, la presente Costituzione" (Piero Calamandrei).
Articoli principali della Costituzione
Come già chiarito gli articoli più importanti della Costituzione Italiana sono i Principi fondamentali che vanno dall’art. 1 all’art. 12. Su essi si basa la fondazione della Repubblica Italiana e, come specificato negli articoli 138 e 139, non possono essere oggetto di modifiche tramite il processo di revisione costituzionale. Vediamoli tutti:
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Costituzione Italiana: storia, struttura e articoli principali
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