Ogni insegnante ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali e familiari che però devono essere documentati anche mediante autocertificazione.
Questo è quanto stabilito al comma 2 dell’art.15 CCNL scuola, articolo che va a regolamentare il modo in cui possono essere richiesti i permessi retribuiti per i docenti.
Alcuni insegnanti potrebbero avere dei dubbi sia in merito all’autocertificazione, sia alla legittimità della pratica di alcuni DS di imporre al docente di prendere un permesso retribuito per motivi personali e familiari quando hanno necessità di sottoporsi a visite specialistiche ed esami medici. Vediamo come funziona.
Permessi retribuiti scuola: come vanno giustificati?
Nell’articolo del CCNL è specificato che i permessi retribuiti per motivi personali e familiari devono essere documentati e ciò può essere fatto anche attraverso l’autocertificazione.
Posto ciò, potrebbe sorgere il dubbio sul quanto specifica debba essere la giustificazione fornita dal docente per la richiesta di un permesso retribuito.
Tenendo fede a quanto riportato nel CCNL e considerando che i permessi devono essere documentati, è bene sapere che l’insegnante deve fornire una motivazione familiare o personale che giustifichi la richiesta del permesso.
La motivazione può essere presentata attraverso autocertificazione e costituisce il presupposto per la richiesta fatta dal docente.
In ogni caso, le motivazioni esplicitate dall’insegnante non sono sottoposte a valutazione del DS e ogni dipendente ha la possibilità di stabilire quali situazioni personali possano giustificare la richiesta di permesso.
Permessi retribuiti scuola: visite specialistiche e esami medici
Per quanto riguarda la pratica di alcuni Dirigenti Scolastici di imporre ai docenti di chiedere un giorno di permesso retribuito per andare a fare una visita specialistica o un esame medico, una sentenza del TAR Lazio ha chiarito che tale comportamento è illegittimo.
La legge 125 del 30 ottobre 2013 ha stabilito che si possa fruire di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, quando queste visite non sia riconducibili in modo immediato a malattia.
In sostanza questa legge, come ha poi confermato il TAR, ha stabilito che esistono nuovi tipi di permessi che non devono rientrare in quelli del comma 2 dell’art.15 CCNL scuola.
C’è un’alta probabilità che tali permessi vengano inseriti nei prossimi contratti scuola appena si procederà al rinnovo, ma nel frattempo la scelta resta del docente che può decidere di prendere un giorno di malattia o un permesso retribuito, senza che il Dirigente possa imporre alcuna scelta.
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Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Permessi retribuiti scuola: cosa dice il CCNL su visite, esami e autocertificazioni
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