Dopo la lunga attesa è stata diffusa una prima bozza che chiarisce una serie di punti ancora oscuri in termini di reddito di cittadinanza, Quota 100 e altri interventi promessi dal governo giallo-verde. Abbiamo date e informazioni necessarie per capire cosa accadrà in termini di pensioni scuola: vediamo quando, come e con quali conseguenze potranno andare in pensione docenti e personale ATA secondo ciò che è stato stabilito dall’attuale governo in carica.
Sappiamo, intanto, che Quota 100 sarà sperimentale nel triennio 2019-2021 e che, come già anticipato, potranno esercitare il diritto di andare in pensione in queste modalità tutti i lavoratori con minimo 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 38 anni.
Quota 100: quando e come funziona per insegnanti e ATA
Tanto per cominciare, Quota 100 non è cumulabile con nessun altro tipo di reddito, che sia da lavoro dipendente o da lavoro autonomo. L’unica eccezione è costituita dal lavoro autonomo occasionale, attualmente fissato a 5mila euro lordi annui.
Quando si potrà andare in pensione con Quota 100? La regola stabilisce che al 1° aprile 2019 potranno accedere con decorrenza tutti coloro che avranno maturato i requisiti necessari entri il 31 dicembre 2018. Per tutti coloro che, invece, possiedono i requisiti richiesti a partire dal 1° gennaio 2019 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico verrà guadagnato dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti.
Tutti i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 marzo 2019 i requisiti per accedere a Quota 100, quindi, guadagnano il diritto di decorrenza a partire dal 1° luglio 2019. Perché risulti valida la domanda di pensionamento deve essere presentata all’amministrazione con un preavviso di sei mesi.
La legge regolamenta in modo diverso, però, i lavoratori della scuola; in questo caso bisogna seguire i dettami dell’articolo 14 comma 7 che recita:
“Per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449“.
L’articolo 59 sopracitato afferma che: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.
Leggendo questo articolo, l’interpretazione che viene in mente è: tutti i lavoratori della scuola che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2019 potranno andare in pensione dal 1° settembre 2019. Non ci sono ancora indicazioni da parte del Miur in merito, quindi si tratta solo di un’interpretazione che, se venisse confermata, comporterebbe la riapertura della presentazione delle domande. Indicazioni più precise arriveranno dal ministero dell’Istruzione nei prossimi giorni, probabilmente.
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