Cos’è la ricostruzione di carriera e come funziona? Quando si parla di ricostruzione di carriera si intende una valutazione del servizio, sia a tempo determinato che in ruoli diversi, svolto da ogni docente prima dell’immissione nel ruolo di appartenenza attuale.
Qual è lo scopo della ricostruzione di carriera? Far rientrare questi periodi nell’anzianità di servizio che va a stabilire la fascia stipendiale che spetta al docente.
Quali sono i periodi di servizio che vengono riconosciuti nell’anzianità per la progressione economica? Ci pensa l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 a indicare con precisione quali sono i servizi che vanno riconosciuti.
I primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici. Inoltre:
L’anzianità di servizio da computare per capire quale sia la fascia stipendiale che spetta al docente è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici;
L’anzianità di servizio valida solo ai fini economici viene invece computata solo al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88;
Sia servizio civile sostitutivo di quello di leva che periodo di servizio militare di leva sono riconosciuti e valutati;
Viene riconosciuto anche il servizio prestato nelle vesti di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
Servizi valutabili: quando valgono e quando no
Perché siano validi i servizi valutabili devono essere prestati in possesso del titolo prescritto. Per quanto riguarda il servizio prestato nel ruolo di docente di sostegno - senza il prescritto titolo di specializzazione ma comunque in possesso del titolo richiesto per accedere ai concorsi pubblici - viene riconosciuto secondo quanto stabilito nell’art. 7 comma 2 della legge n. 124/99: “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.
Sono da considerarsi già riconosciuti come servizi di ruolo, e quindi da non riconoscere, i periodi di servizio coperti da retrodatazione giuridica.
Con i periodi di servizio finora elencati si possono cumulare quelli relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Ci sono - o meglio, ci sono stati - anche una serie di anni non riconosciuti ai fini della progressione economica in seguito ad interventi normativi e più precisamente si tratta di 2010, 2011, 2012 e 2013, come stabilito dalla legge n. 122/2010. Successivi interventi legislativi hanno sanato la situazione:
- nel 2011 il decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini del conteggio per la progressione economica;
- nel marzo 2013 l’accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN ha riabilitato anche il 2011;
- l’accordo dell’agosto 2014, infine, ha permesso di recuperare anche l’anno 2012 ai fini della progressione economica.
Il risultato finale è che solo l’anno 2013 non viene attualmente riconosciuto ai fini della progressione economia.
Anno di servizio intero: definizione
Cosa significa quando si parla di anno di servizio intero?
I servizi vengono riconosciuti a prescindere dal numero di ore d’insegnamento svolte nella settimana, ma solo per un anno intero; tutti i periodi di durata inferiore non sono utili al conteggio. Per anno intero si intende l’anno scolastico considerato come un periodo di 180 giorni (compresi i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio e ad esclusione di malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi) o in maniera ininterrotta dal primo febbraio fino al termine degli scrutini.
A questo proposito l’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 afferma che: “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ricostruzione carriera scuola: quando, a chi e come chiederla
La ricostruzione di carriera può essere chiesta solo dopo aver superato l’anno di prova, cioè all’atto della conferma in ruolo. Il diritto di ricostruzione va in prescrizione dopo dieci anni a partire dal giorno in cui può essere richiesta.
Il termine di prescrizione cala a 5 anni qualora si debbano percepire arretrati dovuti in caso di domanda tardiva.
A chi e dove presentare la domanda di ricostruzione? Alla scuola di titolarità e secondo le novità introdotte dalla legge n. 107/2015 che prevedono che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
Fasce stipendiali: quante e quali sono?
Tramite la ricostruzione di carriera si inquadra il docente nella fascia stipendiale che gli spetta in base agli anni di servizio. Ma quante e quali sono le fasce stipendiali per gli insegnanti?
Per tutti i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35
Per tutti i docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35
La differenza sta nella fascia stipendiale 0-2, che viene a mancare per i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2011.
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Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Ricostruzione carriera scuola: come funziona e quando farla. Guida completa
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