Pochi giorni fa il MIUR ha diramato una circolare che spiega come funzioneranno le supplenze per l’a.s. 2017/2018, soffermandosi sugli aspetti relativi alle rinunce, alle sanzioni, alle deleghe e alle nomine per GAE e graduatorie d’istituto.
Non sempre è facile capire come funzionano le supplenze nelle scuole da graduatorie ad esaurimento e graduatorie d’istituto relativamente alle procedure, anche perché quasi sempre la burocrazia da seguire è davvero molta.
Ad esempio, una delle domande che potrebbero porsi gli aspiranti docenti è cosa avviene se si rinuncia ad una supplenza e quali sono le conseguenze di questa scelta. Vediamo cosa stabilisce il Ministero dell’Istruzione in merito.
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Supplenze 2017/2018: la circolare del MIUR
Come molti sapranno il MIUR ha diffuso una circolare che precisa come funzionano gli aspetti principali delle supplenze per l’a.s. 2017/2018.
Per evitare di incorrere in qualche errore o fraintendimento, è bene rivedere cosa stabilisce questa circolare e come funzionano le supplenze per l’anno scolastico che sta per iniziare.
Con essa, dunque, si spiegano nel dettaglio come funzioneranno gli aspetti relativi alle nomine, alle rinunce, alle sanzioni e alle deleghe per gli aspiranti docenti. Vediamo cosa è necessario sapere.
Supplenze 2017/2018: nomine e deleghe
Per quanto riguarda le nomine, dalla circolare diffusa dal MIUR si evince che non cambia praticamente nulla rispetto agli anni passati, ivi compreso l’istituto della delega.
Qualora, infatti, l’aspirante docente non possa presentarsi di persona alla convocazione è possibile delegare una persona di fiducia oppure il dirigente responsabile delle operazioni di nomina.
La delega ha validità sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali, sia in quella successiva, spettante ai dirigenti scolastici della scuola di riferimento.
Come negli anni passati, le supplenze vengono attribuite tramite scorrimento della graduatoria e sono previste delle sanzioni per il “mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” che vengono applicate secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento.
Supplenze 2017/2018: sanzioni da GAE
In particolare, per quanto riguarda le GAE, la rinuncia alla proposta di assunzione oppure l’assenza alla convocazione determina la perdita della possibilità di effettuare supplenze in base alle GAE per lo stesso insegnamento.
Qualora, invece, si accetti la supplenza, ma vi sia la mancata assunzione di servizio - avvenuta anche tramite la presentazione della delega - comporta la perdita della possibilità di effettuare supplenze sia sulla base delle GAE che sulla base delle graduatorie d’istituto e di circolo per lo stesso insegnamento.
Infine, l’abbandono del servizio prima del tempo previsto determina la perdita della possibilità di effettuare supplenze da GAE e da graduatorie d’istituto e di circolo non solo per il proprio insegnamento, ma per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze 2017/2018: sanzioni da graduatorie d’istituto
Anche per quanto riguarda le graduatorie d’istituto e di circolo, le sanzioni vengono stabilite dall’art. 8 del Regolamento che decreta che:
- “la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.”
Supplenze 2017/2018: sanzioni per supplenze brevi fino a 10 giorni
Infine, per quanto riguarda le supplenze brevi a 10 giorni, il medesimo regolamento stabilisce che:
- “ la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione del secondo punto di quanto stabilito per graduatorie d’istituto e di circolo;
- l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al terzo punto di quanto stabilito per graduatorie d’istituto e di circolo.”
Supplenze 2017/2018: rinunce senza sanzioni
Si può effettuare la rinuncia senza incappare in sanzioni?
La risposta è “sì”, ma secondo quanto stabilito da Regolamento solamente nel caso in cui si rinunci ad una proposta contrattuale già accettata relativa a supplenza temporanea fino al 30 giugno per accettarne una annuale al 31 agosto, senza distinzioni di insegnamento.
Allo stesso modo, è consentito rinunciare ad uno spezzone orario per accettare una supplenza temporanea (fino al 30 giugno) oppure una supplenza annuale (al 31 agosto), ma solamente in fase “di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”.
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Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Come funzionano le supplenze per il 2017/2018? La guida su rinunce, sanzioni e deleghe
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Perché non viene esplicitamente detto che le sanzioni sono relative solo all’a.s. corrente?
Salve, ho ricevuto la mail di convocazione per la seconda volta nella stessa scuola e per la medesima classe.
So che la sanzione si applica al secondo rifiuto nella medesima scuola e che in quel caso comporta la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia. Mi chiedevo se si intende la graduatoria per quella materia solo per quell’istituto o in generale per tutti gli altri istituti? Perché altrimenti io, avendo diverse persone davanti a me in graduatoria, potrei rischiare ed accettare per ora la convocazione e rifiutare in seguito qualora venissi chiamata. La sanzione in quel caso sarebbe l’eliminazione nella graduatoria in quella classe per quest’anno scolastico. Grazie.