Perequazione: cos’è e cosa significa questa parola? Introdotta con la riforma Brodolino in seguito alla legge n. 153/1969, questo meccanismo non va confuso con il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo individuale nozionale.
Ma cos’è la perequazione? Si tratta di un aumento dei trattamenti pensionistici direttamente legato all’inflazione secondo certe condizioni: gli importi percepiti aumentano all’aumentare del costo della vita così come indicato dai dati Istat.
Qual è lo scopo della perequazione? Proteggere il potere di acquisto delle cifre percepite come pensioni, quale che esse siano.
Perequazione: come funziona e come è cambiata negli anni
Nel corso degli anni, in particolare negli ultimi, i termini di questa rivalutazione sono stati più volte rivisti dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica. Il risultato è stata parecchia confusione in merito alla questione perequazione.
Come funziona la perequazione? L’adeguamento delle cifre percepite come pensione va a toccare tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica. Ciò significa che rientrano in questa categoria, a prescindere dal fatto che siano o meno integrate al trattamento minimo:
- pensioni dirette: pensioni anticipate, pensioni di vecchiaia;
- pensioni indirette: pensioni ai superstiti.
Nel corso degli anni, quindi, abbiamo detto che la perequazione è cambiata. Fino al 31 dicembre 2011 (prima delle Riforma Fornero) è stata la legge 388/2000, in vigore a partire dal 1° gennaio 2001, a dividere la perequazione in tre fasce interne al trattamento pensionistico complessivo:
- 100%: adeguamento concesso in misura piena per tutte le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo;
- 90%: adeguamento in tale misura per tutte le pensioni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo;
- 75%: adeguamento in tale misura per tutte le pensioni superiori a cinque volte il minimo.
A partire dal 1° gennaio 2012 tramite il Decreto legge 201/2011 è stato disposto un blocco dell’indicizzazione per quanto riguarda tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo trattamento previsto dall’Inps. Tutte le pensioni inferiori a quella cifra sono invece state adeguate all’inflazione che nel 2012 si è attestata a + 2,7% e nel 2013 a + 3%.
La perequazione è cambiata ancora a partire dal 1° gennaio 2014, quando la legge 147/2013 ha introdotto un sistema di rivalutazione che prevedeva cinque scaglioni, che è quello attualmente in vigore poiché prorogato dalla legge di stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2018.
Quest’ultimo prevede:
- adeguamento del 100% per le pensioni di importo fino a tre volte superiore rispetto al trattamento minimo;
- adeguamento del 95% per le pensioni fino a quattro volte superiore al trattamento minimo;
- adeguamento del 75% per le pensioni di importo fino a cinque volte superiore al trattamento minimo;
- adeguamento del 50% per le pensioni di importo cinque volte superiore rispetto al trattamento minimo;
- adeguamento del 45% per le pensioni di importo sei volte superiore al trattamento minimo.
Per calcolare la rivalutazione effettiva sulle fasce di cui abbiamo parlato occorre applicare il tasso di inflazione annua. Dalla moltiplicazione di questo tasso di inflazione per le varie fasce si ottiene l’effettivo tasso di rivalutazione che ogni anno va corrisposto negli assegni.
L’applicazione della rivalutazione avviene ogni anno in via provvisoria rispetto all’anno uscente e in via definitiva rispetto all’anno prima.
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Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Perequazione: cosa vuol dire e cos’è
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